Informazioni per l’accesso a riduzioni tariffarie

RIDUZIONI  UTENZE DOMESTICHE (art. 23) 

Nel Regolamento Comunale TARI sono previste delle riduzioni di tariffa relative alle abitazioni. E' possibile ottenerle dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, presentando il modulo di domanda entro 150 giorni dall'inizio dell'occupazione (per acquisto, locazione o uso). In caso di mancato rispetto dei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione la riduzione opera dal momento della domanda.
La richiesta non deve essere rinnovata annualmente, ma solo se cambiano le condizioni. La riduzione si applica fino al momento in cui le condizioni che determinano il diritto vengono meno, anche se non è stata presentata la relativa dichiarazione di variazione.

Le riduzioni previste per le abitazioni sono le seguenti:

Modulo denuncia Tari uso domestico (all’interno è presente la sezione per richiedere la riduzione)

  • Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 20%
  • Fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 20%
  • Utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto (richiesta da presentare entro il 31/12 dell’anno precedente): riduzione del 10% della quota variabile. La riduzione incide, cioè, solo su quella parte di tassa che tiene conto del numero dei componenti il nucleo familiare: oltre al modulo Modulo denuncia Tari uso domestico è necessario presentare anche il Modulo richiesta compostiera
  • Utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica: riduzione del 60%

 

RIDUZIONI  UTENZE NON DOMESTICHE

Riduzione per le utenze non stabilmente attive (art 24)

La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare. 

La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui sopra risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. 

  Riduzioni per il riciclo (art. 25)

La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di riciclo. Per «riciclo» si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

La riduzione deve essere richiesta annualmente dall’interessato, a pena di decadenza fin dall’inizio, compilando l’apposito modulo, rispettando la tempistica e le modalità indicate nel presente regolamento

 Riduzioni per l’avvio al recupero di rifiuti urbani (art.25 bis)

Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.

Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenute alla corresponsione della sola parte fissa.

Per tali utenze non domestiche la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la facoltà per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

Le utenze non domestiche che intendano avvalersi di tale possibilità devono darne comunicazione preventiva al Comune via Pec entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1°gennaio

 

Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio (art. 26)

  • Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento. La distanza viene misurata a partire dall’accesso dell’utenza privata sulla strada pubblica. Il beneficio viene applicato, salvo decadenza, a seguito di dichiarazione del contribuente nei termini e modi regolamentati.
  • Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. 

Modulo denuncia Tari uso non domestico (all’interno è presente la sezione per richiedere le riduzioni)

Data di creazione: 17/11/2022
Data di ultima modifica: 21/11/2022