Terre e Rocce da scavo

Sono considerate terre e rocce da scavo (abbreviato TRS)  tutti quei materiali inerti vari costituiti “da terra con presenza di ciotoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica” (Allegato 1 del DM 5/02/1998) derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera (art. 2, lett. c del primo comma del DPR 120/2017) tra le quali:
 

  • scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee);
  • perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento;
  • opere infrastrutturali (gallerie, strade);
  • rimozione e livellamento di opere in terra.


Dal 22 agosto 2017 è entrato in vigore il DPR 13 giugno 2017, n.120 sul “Riordino e semplificazione della disciplina sulla gestione delle terre e rocce da scavo” che oggi è l’unico strumento applicativo per poter riutilizzare questi materiali. Le TRS possono contenere anche materiali diversi purché non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d'uso. 

Secondo la nuova normativa le TRS sono rifiuti per definizione e sono codificati dal Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) con seguenti codici:
 

  • 17.05.03 terra e rocce, contenenti sostanze pericolose (rifiuti pericolosi);
  • 17.05.04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03 (rifiuti non pericolosi).


Il campo di applicazione del DPR 120/2017 riguarda i materiali da scavo provenienti dalle seguenti tipologie di cantiere:
 

  • CAPO II) Cantieri di grandi dimensioni superiori ai 6.000 metri cubi assoggettati a VIA/AIA;
  • CAPO III) Cantieri di piccole dimensioni inferiori ai 6.000 metri cubi comprese anche opere assoggettate a VIA/AIA;
  • CAPO IV) Cantieri di grandi dimensioni per opere non assoggettate a VIA/AIA.


La norma disciplina inoltre:

  • il deposito temporaneo delle terre qualificate come rifiuto (art. 23);
  • l’utilizzo nel sito di produzione di terre non qualificate come rifiuti (art.24);
  • la gestione di terre e rocce presenti nei siti di bonifica (artt. 25 e 26).


L’eventuale produzione di TRS può essere gestita secondo le seguenti tre tipologie applicative:
 

1. regime di sottoprodotto;

2. D. Lgs. 152/2006 art. 185 comma 1, lettera c;

3. regime di rifiuto.


Per facilitare l’attuazione delle nuove normative in materia di TRS l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale ha predisposto una prima lettura applicativa del DPR 120/2017.
 

Con il nuovo Regolamento è cambiata anche la modulistica da utilizzarsi che prevede l'utilizzo degli allegati 6 (Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni di cui all'art. 21), 7 (Documento di trasporto di cui all'art. 6) e 8 (Dichiarazione di avvenuto utilizzo - D.A.U. di cui all'art. 7). Tutta la modulistica è disponibile nella specifica sezione predisposta da ARPAT.
 

La documentazione, corredata da una fotocopia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore, dovrà essere inviata all'Agenzia di Protezione Ambientale (A.R.P.A.T.), mediante Posta Certificata (PEC) all'indirizzo: arpat.protocollo@postacert.toscana.itUna copia della dichiarazione dovrà essere inviata per conoscenza al Comune di Montevarchi mediante Posta Certificata (PEC) all'indirizzo: comune.montevarchi@postacert.toscana.it
 

Ai sensi dell'art.65 del Codice dell'amministrazione digitale le dichiarazioni di utilizzo, trasporto, e avvenuto utilizzo delle TRS possono anche essere sottoscritte con firma digitale e trasmesse con modalità telematica. In tale caso non è necessario allegare all'istanza la copia del documento d'identità del sottoscrittore.
 

ARPAT effettuerà controlli relativi alle dichiarazioni secondo le modalità esplicitate nel disciplinare adottato con DDG 69/2017.
 

L’utilizzo delle TRS in conformità al Piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all’articolo 21 è attestato all’autorità competente mediante la DICHIARAZIONE DI AVVENUTO UTILIZZO (DAU). Si ricorda che l’omissione o il non rispetto dei tempi previsti per l’invio della DAU può comportare attività di gestione illecita dei rifiuti, fatto del quale verrà data automatica comunicazione all’Autorità Giudiziaria competente.
 

La presente disciplina si riferisce alla mera applicabilità del regime dei "sottoprodotti" ai materiali da scavo e non costituisce di per sé un titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori. Sia le opere edilizie da cui si originano i materiali da scavo che quelle dove gli stessi materiali saranno impiegati devono essere pertanto preventivamente autorizzate ai sensi delle relative specifiche norme.
 

Nel caso in cui il materiale di scavo non venga asportato dal sito di produzione e l’intero quantitativo prodotto sia riutilizzato presso lo stesso sito in cui è stato escavato - nel rispetto delle prescrizioni e condizioni dettate dall'art. 185 comma 1, lett. c del D.Lgs. n.152/2006 - non sono necessarie specifiche autorizzazioni o prese d’atto da parte del Comune, fatti salvi i necessari titoli abilitativi edilizi.
 

Qualora il materiale di scavo venga gestito come rifiuto presso impianti autorizzati è necessario compilare l’apposito formulario di identificazione del rifiuto (FIR, ex art. 195 del D.Lgs. n.152/2006) previa caratterizzazione analitica richiesta dall'impianto. Anche in questo caso non sono necessarie specifiche autorizzazioni o prese d’atto da parte del Comune, fatti salvi i necessari titoli abilitativi edilizi.


La NON CONTAMINAZIONE delle TRS deve essere verificata ai sensi dell’Allegato 4 del Regolamento. Qualora in fase di progettazione o comunque prima dell’inizio dei lavori NON VENGA ACCERTATA l’idoneità del materiale scavato all’utilizzo ai sensi dell’articolo 185, comma 1, lettera c), le TRS devono essere gestite come RIFIUTI ai sensi della Parte IV del D . Lgs 152/2006:
I materiali ricavati dalla ATTIVITÀ DI DEMOLIZIONE EDILIZIA NON RIENTRANO nel campo dei materiali da scavo e conservano la natura di rifiuti sino al completamento delle eventuali attività di riciclaggio o alla certificazione della condizione di cessazione di rifiuto. 

Procedure da attivare in caso di individuazione di siti contaminati

Qualora si verifichi un evento potenzialmente in grado di contaminare un sito (come ad esempio uno sversamento accidentale di sostanze chimiche, un incendio o un incidente) oppure nel momento in cui si viene a conoscenza della contaminazione di un’area (rinvenendo ad esempio un inquinamento pregresso durante le attività di scavo in un cantiere edile) il soggetto obbligato mette in opera entro ventiquattro ore e a proprie spese tutte le misure necessarie di prevenzione e di messa in sicurezza del sito applicando le procedure individuate dall’art. 242 del decreto legislativo 152/2006. Il soggetto obbligato può essere sia il responsabile dell’inquinamento sia il proprietario e/o gestore dell’area interessata dall’evento anche se non direttamente responsabile dell’inquinamento (per in non addetti ai lavori ARPAT ha predisposto la SCHEDA INFORMATIVA n.21 con la quale si spiega quali cause possono condurre ad un procedimento di bonifica di un sito ritenuto inquinato e quali siano gli step previsti dalla normativa italiana e regionale).
Il soggetto obbligato deve inoltre far precedere gli interventi di prevenzione e di messa in sicurezza inviando al Comune, alla Regione, all’ARPAT, all'Azienda unità sanitaria locale ed alla Prefettura competenti per territorio la notifica di potenziale contaminazione utilizzando l’apposito "MODULO_A" ed allegando tutta la documentazione prevista.
Una volta ricevuta la notifica di cui al “MODULO_A” la Regione provvede all’attribuzione del codice e della denominazione identificativi del sito e ne dà comunicazione al soggetto obbligato, al Comune alla struttura ARPAT competenti. Con il DGRT 301/2010 la Regione Toscana ha infatti introdotto il sistema SISBON (Sistema Informativo Siti interessati da procedimento di BONifica) che è lo strumento informatico di supporto all'alimentazione della "Banca Dati dei siti interessati da procedimento di bonifica" condivisa su scala regionale con tutte le amministrazioni coinvolte e organizzata nell'ambito del Sistema Informativo Regionale Ambientale (SIRA) in attuazione delle "Linee guida e indirizzi operativi in materia di bonifica di siti inquinati".
Nel caso in cui l’area interessata dalla contaminazione rientri totalmente nel territorio di un singolo Comune la legge regionale n. 30/2006 ha delegato ai Comuni la competenza del procedimento amministrativo della bonifica.
Per i procedimenti di bonifica già attivi, i soggetti obbligati devono richiedere una username e una password di accesso all’applicativo SISBON per la compilazione della specifica modulistica, come definito dalla DGRT 301/2010.
È altresì possibile consultare una BREVE GUIDA all’uso dell’applicativo SISBON ed alla compilazione/download (e trasmissione) della modulistica prevista dalla citata DGRT 301/2010 che ARPAT ha predisposto e messo a disposizione degli interessati.

Data di creazione: 20/08/2020
Data di ultima modifica: 20/08/2020