Inquinamento acustico

Cos'è l'inquinamento acustico

Per rumore si intende generalmente un suono indesiderato che essere causa di disturbo o danno alla salute. L'inquinamento acustico costituisce uno dei principali problemi ambientali ed è stato stimato che almeno un cittadino su cinque sia esposto a livelli di rumore eccessivi.

Gli esposti che hanno per oggetto il rumore costituiscono pertanto una percentuale significativa del totale delle denunce in materia ambientale. L'attività della pubblica amministrazione è quindi volta a contenere e tenere sotto controllo il fenomeno dell'inquinamento acustico nel suo complesso mantenendo l'esposizione al rumore quanto più bassa possibile. Il Comune è infatti titolare delle funzioni amministrative relative al controllo della rumorosità, sia quella prodotta dall’uso di macchine rumorose sia quella generata dalle attività svolte all’aperto.

È dunque necessario che chiunque intenda svolgere delle attività potenzialmente rumorose (sia di tipo permanente che temporaneo quali cantieri e manifestazioni) provveda a produrre al Comune una previsione di impatto acustico necessario al rilascio di eventuali autorizzazioni e concessioni.

I criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico sono stati definiti con Delibera di Giunta Regionale n. 857 del 21 ottobre 2013. Le valutazioni di impatto acustico devono essere redatte da un tecnico competente in acustica ambientale il cui elenco regionale è reperibile direttamente dal sito della Regione Toscana.

La normativa nazionale

Esiste un vasto quadro normativo riguardante l’inquinamento acustico a partire dall’articolo 844 del Codice Civile che regola i rapporti tra proprietari di fondi vicini in relazione al problema delle immissioni sonore ed in sostanza ha introdotto il concetto di normale tollerabilità. Secondo una giurisprudenza ampliamente consolidata questa tolleranza viene superato quando la differenza tra il rumore complessivamente misurato ed il rumore di fondo supera i 3 Db. In questo caso il cittadino, qualora il superamento dei limiti sia comprovato da un rilievo strumentale certificato da tecnico di parte, può ricorrere all’intervento del Giudice di Pace. A tal proposito si ricorda che gli aspetti regolati dal citato art.844 sono di tipo civilistico e non riguardano le competenze della Pubblica Amministrazione.

Qualora il riposo o le occupazioni delle persone siano invece disturbati da schiamazzi o strumenti sonori, oppure anche suscitando o non impedendo strepiti di animali, si può configurare il reato di cui all’articolo 659 - comma 1 - del Codice Penale; in tal caso i controlli in merito sono di competenza degli organi di Polizia Municipale e delle Forze dell’ordine.

Per le funzioni amministrative di controllo del rumore di competenza del Comune, la tutela dell’inquinamento acustico è disciplinata dalla Legge quadro n.447 del 26 ottobre 1995 che definisce i principi fondamentali in materia di tutela degli ambienti esterni e di quelli abitativi dall’inquinamento acustico e suoi decreti attuativi; la rumorosità da sorgenti fisse è disciplinata dal DPCM 14 novembre 1997 il quale stabilisce i limiti di emissione ed immissione assoluti e differenziali che devono essere rispettati a seconda della classe acustica in cui il territorio viene suddiviso; la tutela degli ambienti abitativi interni è garantita dai criterio differenziale che prevede  valori limite differenziali di immissione (differenza tra rumore ambientale con sorgente disturbante specifica in funzione e rumore residuo in assenza della sorgente disturbante) di 5 dB nel periodo diurno e 3 dB nel periodo notturno. Con il successivo Decreto Ministeriale del 16 marzo 1998 sono state infine specificate le metodologie e le tecniche di rilevamento e di misurazione dei valori acustici. Il Decreto legislativo 19 agosto 2005, n.194 costituisce invece il recepimento italiano alla direttiva europea relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale emanata nel 2002.

Per quanto concerne le infrastrutture dedicate al trasporto, la cui diffusione è una delle principali cause di inquinamento acustico, l’Italia ha emesso alcune specifiche normative di settore. L’Unione Europea stima infatti che circa un terzo della propria popolazione sia esposto a livelli di rumore stradale e un decimo a livelli di rumore ferroviario. Il D.P.R. 18 novembre 1998 n. 459 norma, ad esempio, il rumore prodotto dal traffico ferroviario mentre il D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142 definisce i limiti di immissione da rispettare all’interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali. Il D.P.R. 3 aprile 2001 n.304, disciplina invece le emissioni prodotte durante lo svolgimento delle attività motoristiche o di prova svolte negli autodromi e nei motodromi.

La normativa regionale

In Toscana l’inquinamento acustico viene regolato dalla L. R. n. 89 del 1 dicembre 1998  e smi con la quale sono state definite le norme finalizzate “alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica dall'inquinamento acustico prodotto dalle attività antropiche, disciplinandone l'esercizio al fine di contenere la rumorosità entro i limiti normativamente stabiliti”; tali disposizioni normano l'iter procedurale per la redazione dei Piani Comunali di Classificazione Acustica.

Tali norme individuano nei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale le figure professionali abilitate a svolgere le attività tecnicamente rilevanti in materia acustica. Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 857 del 21 ottobre 2013 sono stati inoltre definiti i criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico che i Comuni devono richiedere ai titolari dei progetti predisposti per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall’art.8, comma 2 della L. 447/1995 e per tutte le attività con sorgenti rumorose di cui all’art. 8 comma 4.

Con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 gennaio 2014, n. 2/R, è stato infine emanato il Regolamento di attuazione della L.R. 89/1998 concernente sia i criteri per la pianificazione comunale sia le modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali riguardanti le attività rumorose temporanee e delle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico. I Comuni sono chiamati ad esercitare le varie funzioni controllo avvalendosi, per le rispettive competenze, dell’ARPAT e delle Aziende USL.

Con DGRT n.490 del 16/6/2014 la Regione ha infine regolato le modalità di presentazione delle segnalazioni da parte dei cittadini riguardanti l’inquinamento acustico. La segnalazione va inoltrata al Comune territorialmente competente, utilizzando preferibilmente il modello di esposto (Allegato 1) allegato alla DGRT 490/2014, indicando con il massimo dettaglio le informazioni necessarie ad individuare e gestire il problema: recapiti e riferimenti del soggetto disturbato (esponente), localizzazione e tipologia di edificio, descrizione della sorgente rumorosa, distanza tra l'edificio dell’esponente e l'attività, orario in cui viene percepito il disturbo, ecc.

Il Comune a sua volta, dopo aver effettuato le verifiche di competenza sulla regolarità dell’attività dal punto di vista autorizzativo, potrà attivare ARPAT per i controlli strumentali.

La normativa comunale

Con atto consiliare n. 109 del 22 dicembre 2011 è stata approvata la variante al Piano di Classificazione Acustica in cui sono individuate le zone del territorio comunale ove devono essere rispettati i valori limite di emissione, immissione, attenzione e qualità determinati dal DPCM 14 novembre 1997. Le classi in cui è stato suddiviso il territorio comunale sono 6:

-        Classe I - AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE;
-        Classe II - AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE;
-        Classe III - AREE DI TIPO MISTO;
-        Classe IV - AREE DI INTENSA ATTIVITA’ UMANA;
-        Classe V - AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI;
-        Classe VI - AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI.

Come svolgere un'attività rumorosa

La vigente normativa consente comunque di svolgere alcune attività straordinarie e temporanee che nel loro svolgimento superano i livelli di tutela del rumore stabiliti per la zona interessata. Con delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 24 luglio 2012 il Comune di Montevarchi ha infatti adottato un apposito Regolamento per la Disciplina delle Attività Rumorose a carattere temporaneo quali i cantieri edili o stradali e le manifestazioni in luogo pubblico (ad esempio i piano bar, gli spettacoli musicali, le feste popolari ecc.). Il regolamento è disponibile nei documenti allegati a questa pagina.

Per attività temporanea si intende qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitato e/o legata ad ubicazioni variabili. Le deroghe possono essere quindi distinte in due tipologie: la  SEMPLIFICATA e la COMPLETA.
 
PROCEDURA SEMPLIFICATA
Può essere utilizzata nei seguenti casi:

  • per i cantieri edili e stradali di durata non superiore a 20 giorni lavorativi, continuativi e rinnovabili - escluso il sabato e la domenica - rispettando i limiti orari ed acustici indicati agli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale, a tale scopo deve essere inoltrata al Comune di Montevarchi l’apposita dichiarazione prevista dall’ALLEGATO B del citato Regolamento.
  • per gli spettacoli e le manifestazioni a carattere temporaneo di durata inferiore a 3 giorni ed organizzati nelle aree indicate nelle Tabelle A e B del Regolamento. Rientrano in questa categoria i concerti, i piani bar, i luna park, le feste popolari che hanno necessità di ricorrere a sorgenti sonore in grado di produrre elevati livelli di rumore. Devono essere comunque rispettati i limiti orari ed acustici indicati dall’art. 12 del Regolamento Comunale ed anche in questo caso è necessario che il richiedente produca la prevista dichiarazione di cui all’ALLEGATO E del Regolamento;

 
PROCEDURA COMPLETA
Occorre adottare la procedura completa seguenti casi:

  • qualora per eccezionali motivi il responsabile del cantiere edile o stradale ritenga necessario superare i limiti orari, di immissione o di durata complessiva dei lavori egli, ai sensi dell’art.8 del Regolamento Comunale, dovrà indirizzare al Comune di Montevarchi - almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori - specifica domanda di autorizzazione in deroga secondo il modello di cui all’ALLEGATO C completa di una relazione descrittiva redatta da un tecnico competente in acustica. In questo caso l’autorizzazione in deroga potrà essere rilasciata una volta acquisito il parere dal Dipartimento Prevenzione dell’ASL. Sono escluse da questa procedura le emergenze per il ripristino urgente dell’erogazione dei servizi pubblici oppure in situazioni di pericolo per l’incolumità della popolazione purché detti lavori non superino più di 20 giorni.

 

  • per le manifestazioni e gli spettacoli da svolgere all’aperto di cui al punto 2 dell’art. 13 del Regolamento Comunale che non possono rispettare i limiti di rumorosità e di orario previsti per le deroghe semplificate. Rientrano in questa casistica anche le manifestazioni con durata superiore a 3 giorni o che si svolgono al di fuori delle aree appositamente individuate (in questo caso possono essere rilasciate autorizzazioni in deroga fino ad un massimo di 15 giorni se trattasi di manifestazioni patrocinate da enti pubblici ed un massimo di 5 giorni se organizzate da soggetti privati). Coloro che prevedono di superare i limiti in deroga dovranno presentare, insieme alla dichiarazione di cui all’ALLEGATO F – almeno 60 giorni prima – una relazione redatta da un tecnico competente in acustica. Anche in questo caso l’autorizzazione in deroga potrà essere rilasciata solo dopo avere acquisito il parere dal Dipartimento Prevenzione dell’ASL.
Allegati
Regolamento per la disciplina delle attività rumorose 20/08/2020 (726.08 KB)

Data di creazione: 20/08/2020
Data di ultima modifica: 20/08/2020